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Gare telematiche: il file illeggibile comporta l’esclusione


In assenza di dimostrate anomalie del sistema informatico, l’illeggibilità del file contenente la documentazione di gara comporta l’esclusione del concorrente.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3329 del 2 luglio 2014, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa da una gara d’appalto gestita in modalità telematica a causa di un problema di lettura del file caricato in piattaforma, contenente la domanda di partecipazione.

I giudici amministrativi, riformando la decisione del Tar che aveva ritenuto illegittima l’esclusione disposta in considerazione della mancata individuazione dell’effettiva causa che aveva determinato il problema di lettura dei documenti, hanno evidenziato che i rischi derivanti dall’uso del modello informatico non possono ricadere sulla stazione appaltante.

La gestione informatizzata della gara risponde, infatti, ad un’esigenza semplificativa e di certezza e trasparenza della procedura, ed è posta a garanzia altresì della par condicio dei concorrenti.

Pertanto, in assenza di dimostrate anomalie della piattaforma informatica utilizzata (nel caso di specie Sintel), le conseguenze derivanti dal guasto non possono che essere addebitate al mittente concorrente.

Compete, dunque, alle imprese, adottare una peculiare diligenza nei passaggi che portano alla trasmissione degli atti di gara, in quanto l’utilizzo di una piattaforma informatica “ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originazione del relativo file”.

 


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