Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000 relativo al trattamento previdenziale previsto per gli amministratori degli enti locali.
I magistrati contabili dell’Abruzzo con la deliberazione 95/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 luglio, hanno confermato il consolidato orientamento magistrale secondo cui l’onere per l’ente locale di provvedere a versare il pagamento dei contributi agli amministratori che siano lavoratori autonomi è subordinato alla espressa rinuncia da parte di essi allo svolgimento dell’attività durante l’espletamento del mandato.
Tale interpretazione è stata sostenuta anche dal Ministero degli Interni, con un parere del 9 aprile 2014.