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Puglia, deliberazione n. 109 – Provincie: permane il divieto di assunzioni


Una provincia ha chiesto se il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato sancito, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, dall’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012, possa considerarsi superato a seguito dell’entrata in vigore della legge 56/2014 che ha provveduto al riordino ed alla riduzione di tali enti.

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 109/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 giugno, hanno ricordato che relativamente alle provincie, la legge 56/2014, rubricata “Disposizioni sulle città’ metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” prevede che “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge” (articolo 1, comma 51).

Il testo normativo prevede:

– una fissa una data per il subentro delle città metropolitane alle province (1 gennaio 2015);

– subordina all’adozione di leggi statali o regionali o decreti ministeriali l’attribuzione delle nuove funzioni alle province nonché il successivo trasferimento delle funzioni e risorse da queste agli enti subentranti (articolo 92).

Ne consegue che il processo di riduzione e razionalizzazione delle province non si è affatto concluso con l’entrata in vigore della legge 56/2014 che, al contrario, costituisce solo una tappa del più ampio disegno di riassetto che troverà il proprio punto di approdo nella modifica del titolo V della Costituzione (riforma attualmente all’esame del Parlamento), cui il Legislatore medesimo rinvia sia con riferimento alla disciplina delle città metropolitane sia con riferimento a quella delle province ( art 1, commi 5 e 51).

Permane, dunque, il divieto di assunzione per le provincie.

Solo a seguito dell’adozione degli atti di attuazione previsti della legge 56/2014, sarà possibile comprendere quale sarà la nuova dimensione organizzativa dell’ente, perché solo all’esito del processo di riordino saranno delineate con precisione le funzioni conservate e quelle trasferite e, di conseguenza, il reale fabbisogno di personale dell’ente e, dunque, le risorse (umane e materiali) necessarie per lo svolgimento dei compiti scaturenti dalla riorganizzazione.

 


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