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Gare: la compilazione parziale delle dichiarazioni comporta l’esclusione


Deve essere esclusa la ditta che ha omesso di apporre alcune spunte sulle caselle contenute nei moduli predisposti dalla stazione appaltante, concernenti i requisiti di ordine generale.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, sez. VIII, con la sentenza n. 3263 del 12 giugno 2014.

I giudici amministrativi hanno ribadito che la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti dalla lex specialis, oppure l’incompletezza sostanziale degli stessi, generando un’incertezza sul contenuto di quanto attestato, è ascrivibile all’incompletezza sostanziale della documentazione.

Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza della dichiarazione costituisce di per sé un valore da tutelare, in quanto consente la celere e consapevole decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara.

Una dichiarazione incompleta è lesiva degli interessi tutelati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla selezione.

Tale irregolarità non può essere sanata con il c.d. soccorso istruttorio di cui all’articolo 46 del codice contratti.

Ne consegue che una dichiarazione che è inaffidabile in quanto falsa od incompleta, o addirittura, come nel caso di specie, gravemente carente, non può che comportare l’esclusione.

 


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