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Gare: dichiarazione e documento d’identità dell’assicuratore


E’ causa di esclusione, se richiesto espressamente dalla lex specialis di gara, la mancata allegazione della dichiarazione del sottoscrittore della cauzione provvisoria, che ne comprovi l’identità, la qualifica ed il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il soggetto che è stato presentato come garante dal concorrente.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere 66/2014, con il quale ha risposto all’istanza presentata da una società che aveva contestato la legittimità dell’esclusione disposta nei suoi confronti in quanto non aveva allegato alla polizza fideiussoria la dichiarazione resa dall’agente sottoscrittore, attestante la legittimità in ordine al rilascio della stessa in nome e per conto dell’assicurazione interessata, con allegata copia di documento d’identità.

L’Autorità ha evidenziato che l’uso della modulistica propria dell’Istituto di credito e/o della Compagnia assicuratrice non è idonea a garantire né il potere del sottoscrittore di impegnare l’intestatario del modulo, né l’assunzione dell’obbligazione fideiussoria da parte dello stesso.

E’ legittima, dunque, la clausola della lex specialis che impone al concorrente, a pena di esclusione, di fornire, con il documento fideiussorio, anche gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di costituire l’obbligazione di garanzia a carico della società presentata.

In tal caso, la mancata allegazione della documentazione prescritta dal bando, comporta l’esclusione.

E’ da evidenziare, tuttavia, che l’articolo 75 del codice dei contratti, in tema di garanzie a corredo dell’offerta, non richiede esplicitamente tale adempimento.

Pertanto, l’esclusione per la mancata allegazione della dichiarazione dell’assicuratore è legittima solo laddove imposta dalla lex specialis di gara (Avcp, parere n. 59/2014).

 


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