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Esclusione per erronea indicazione dell’oggetto della gara: illegittima


L’errore materiale, ininfluente ai fini della partecipazione alla gara, trattandosi di mera irregolarità non può comportare l’esclusione dalla gara.

Questo il principio ribadito dal Tar Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 366 del 7 giugno 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da società che era stata esclusa dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione di un centro diurno in considerazione del fatto che alcune dichiarazioni presentate per la partecipazione alla procedura indicavano un oggetto diverso da quello della gara.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva indetto, nello stesso periodo, due distinte procedure comparative, delle quali l’una concernente l’affidamento della “gestione dei servizi di sostegno domiciliare ai minori e alle loro famiglie” e l’altra inerente l’affidamento in gestione del “servizio centro diurno per l’infanzia e l’adolescenza”.

La società aveva partecipato ad entrambe le procedure ad evidenza pubblica.

Gli allegati alla lex specialis, destinati alla prima gara e quelli destinati alla seconda, avevano il medesimo contenuto, salvo che per il diverso oggetto.

Tale circostanza, evidentemente, aveva determinato l’errore in cui era incorsa la società.

I giudici amministrativi hanno ribadito che il mero errore materiale è superabile dalla stazione appaltante mediante l’istituto del c.d. “soccorso istruttorio” disciplinato dall’articolo 46 del codice dei contratti pubblici .

Il “soccorso istruttorio”, che prevede la possibilità per la stazione appaltante di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento, consente quindi una rettifica di errori materiali e refusi.

La finalità è quella di consentire la massima partecipazione alla procedura comparativa, evitando che mere carenze formali della documentazione prodotta possano comportare l’esclusione delle offerenti dalla gara.

Nel caso in esame, le dichiarazioni erano state incluse nella busta A, sul cui involucro era stata riportata la dicitura corretta della gara.

A sua volta, detta busta era stata inclusa in un’ulteriore busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante il riferimento specifico alla gara.

Era dunque evidente la volontà della società di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di gestione del centro diurno per l’infanzia e l’adolescenza.

Pertanto, i giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima la scelta della commissione giudicatrice di attribuire prevalenza al rilievo meramente formale dell’errata individuazione dell’oggetto negli allegati rispetto al principio della massima partecipazione dei concorrenti.

 


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