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Lombardia, deliberazione n. 33 – Riduzione indennità amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di legge che stabiliscono le sanzioni a carico degli enti locali per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, e tra queste, l’articolo 31, comma 28, della legge 183/2011 che prevede la riduzione delle indennità di funzione spettanti agli amministratori dei medesimi enti.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 33/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 giugno, hanno chiarito che la rideterminazione dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza riguarda tutti gli amministratori dell’ente compresi quelli subentrati a seguito del rinnovo elettorale, indipendentemente dal fatto che fossero in carica o meno nell’anno in cui è avvenuta la violazione del patto.

La limitazione della riduzione ai soli in amministratori “in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione”, stabilita dall’articolo 31, comma 28, della legge 183/2011 opera esclusivamente nella diversa ipotesi in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce.

La stessa riduzione deve essere calcolata sull’ammontare dell’indennità effettivamente erogata alla data del 30 giugno 2010, come risultante dalle riduzioni deliberate in applicazione di disposizioni di legge destinate alla generalità degli enti o di determinazioni assunte autonomamente dal singolo ente, ad eccezione di quella derivante da una precedente violazione del patto di stabilità la cui efficacia non può essere protratta oltre l’anno seguente a quello della violazione medesima o del suo accertamento se successivo.

Come evidenziato dai magistrati contabili, infatti, “ammettere la riduzione dell’indennità, già rideterminata in diminuzione per una precedente violazione del patto di stabilità, significherebbe ripristinare gli effetti di una sanzione che si erano già esauriti nell’anno successivo a quello della sua prima (ed unica) applicazione, rendendoli di fatto permanenti in contrasto a quanto espressamente stabilito dalla legge”.

 


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