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Lombardia, deliberazione n. 202 – Istituzione: vincoli assunzionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al conferimento di un incarico di direttore di un’istituzione creata per la gestione di un centro diurno integrato per la gestione di servizi sociali delegati, riferiti alla terza età, attribuito per tutta la durata del mandato amministrativo, ex articolo 110 Tuel in scadenza nel 2014.

L’ente ha premesso di non aver rispettato, nel 2013, il tetto di spesa per il personale di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006 e, di conseguenza, di non poter procedere ad alcuna assunzione.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 202/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 giugno, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 557, della legge 147/2013 ha previsto che i divieti all’assunzione di personale vigenti per l’ente locale si applicano anche all’istituzione.

La disciplina previgente escludeva automaticamente dall’applicazione dei divieti e dalle limitazioni alle assunzioni, stabilite a carico degli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie.

Al contrario, dal 1° gennaio 2014, il legislatore ha previsto la possibilità per gli enti locali controllanti di escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

I magistrati contabili hanno evidenziato che la disposizione estende alle istituzioni e alle aziende speciali i soli regimi limitativi vigenti per gli enti locali e non anche i divieti “straordinari e “transitori”, che trovano giustificazione in una situazione del tutto peculiare, quale la sanzione per violazione del patto di stabilità.

Spetterà pertanto all’ente individuare quelle misure organizzative, nei limiti stabiliti dall’ordinamento, che concilino il necessario rispetto degli inderogabili vincoli di spesa in materia di personale con l’esigenza di perdurante funzionalità dell’istituzione.


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