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Gare: convertito il d.l. 66/2014 rilevanti le novità per gli enti locali


E’ stato convertito il d.l. 66/2014 e la legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche per gli enti locali in merito alle procedure di gara.

Il testo, ancora in attesa di pubblicazione in G.U. impone, tra l’altro, una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014, di cui 360 milioni da parte dei comuni. A tali fini le amministrazioni interessate possono anche procedere alla riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere.

Ampliato il ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi e il rafforzamento dei compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che deve elaborare i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi e pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti (articoli 9 e 10).

Sono state ampliate le ipotesi nelle quali è esclusa l’indicazione del CIG ed è stato previsto l’inserimento nei contratti di appalto, a cura della stazione appaltante, dei codici CIG e CUP, unitamente alla clausola di nullità assoluta dei medesimi contratti, qualora non sia previsto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato dal riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della norma in esame.

L’articolo 26 interviene in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché con la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione del contratto.

L’articolo 42 prevede l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare a decorrere dal 1° luglio 2014 il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento devono essere annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Il registro delle fatture può essere sostituito da apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti.

Si rinvia a UNIVERSOPA per l’approfondimento di tutte le novità contenute nella legge di conversione.

 


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