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Gare: abrogato l’obbligo di compilazione e invio del modello GAP


Il Ministero dell’Interno, con circolare del 16 maggio 2014, ha comunicato che l’obbligo di compilazione ed invio del modello G.A.P. è da ritenersi implicitamente abrogato.

Com’è noto, l’articolo 1, comma 7, del d.l. 629/1982 impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di fornire all’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.

In relazione a quanto sopra, gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l’esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di servizi nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali sub-appalti di importo pari o superiore a euro 51.645,69 Iva inclusa, sono tenute a compilare ed a trasmettere, alla Prefettura competente per territorio, il modello G.A.P.

Il Ministero dell’Interno ha evidenziato che le successive disposizioni in materia hanno mutato il quadro normativo di riferimento.

Oggi, la ratio sottesa alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 7, del d.l. 629/1982 risulta soddisfatta dalle nuove e più articolate procedure dettate dall’articolo 7, comma 8, del d.lgs. 163/2006, dagli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni pubbliche appaltanti introdotti dall’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, nonché dai protocolli d’intesa stipulati dal Ministero dell’Interno con l’Avcp volti a semplificare la raccolta delle informazioni sugli appalti.

Pertanto, l’obbligo di compilazione ed invio del modello G.A.P. deve ritenersi abrogato implicitamente dall’evoluzione normativa.

 


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