Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: i giustificativi non possono modificare l’offerta


Non è possibile riformulare l’offerta presentata in sede di verifica dell’anomalia.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 703 del 5 maggio 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta che aveva contestato la positiva conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

Nel caso di specie la società aggiudicataria, in contrasto con la clausola del bando che individuava un numero minimo di ore lavorative giornaliere complessive per lo svolgimento del servizio, aveva determinato, nel complesso, la sua offerta in un monte ore giornaliero inferiore a quello minimo.

A seguito dell’esperimento del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, con il consenso della stazione appaltante, aveva modificato alcuni aspetti essenziali dell’offerta, integrando i turni di lavoro in precedenza indicati, così da coprire anche i periodi del servizio per i quali non era originariamente indicato il personale occorrente, ed ancora modificando il costo del lavoro, in tal modo mutando, per un aspetto sostanziale, i contenuti economici dell’offerta.

I giudici toscani hanno evidenziato che il procedimento di giustificazione dell’offerta anomala si propone di verificare la serietà di un’offerta già formulata ed immutabile e non può essere utilizzato per consentire il completamento o la riformulazione dell’offerta stessa.

Le giustificazioni fornite, pertanto, non possono modificare l’offerta presentata.

In caso contrario, si violerebbe il principio di immutabilità dell’offerta e quello di par condicio tra i concorrenti.

Solo nell’ipotesi in cui la commissione di gara riscontri l’esistenza di errori materiali nella compilazione dell’offerta, rilevabili e riconoscibili come tali, è data la possibilità all’offerente di emendarli in una fase successiva del procedimento.

 


Richiedi informazioni