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Sicilia, deliberazione n. 77 – Divieto monetizzazione ferie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012, che ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 77/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno evidenziato che in mancanza di una disciplina “intertemporale” che abbia esteso gli effetti del divieto anche alle ferie non più fruibili alla data di entrata in vigore della norma, sono esclusi dal divieto i rapporti di lavoro cessati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché le fattispecie in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

In altri termini, il divieto si riferisce a fattispecie in relazione alle quali la prevedibilità della cessazione del rapporto di lavoro o la volontà del lavoro di determinare la cessazione del rapporto stesso (es. dimissioni) consentano all’amministrazione una valutazione circa l’adozione delle misure necessarie per assicurare la fruibilità delle ferie, compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore e dell’organizzazione amministrativa.

Ne consegue che il divieto di monetizzazione di cui al d.l. 95/2012 si applica anche alle fattispecie in cui le ferie siano state maturate (anche prima dell’entrata in vigore della riferita disposizione) e il rapporto di lavoro non sia cessato, consentendo la sua prosecuzione e, dunque, la possibilità di fruire delle ferie stesse.

 


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