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Sicilia, deliberazione n. 67 – Spesa per studi e incarichi di consulenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di avvalersi di una consulenza pur non avendo effettuato spese per studi o incarichi di consulenza nell’anno 2009.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 67/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 giugno, hanno ricordato che l’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 impone agli enti locali di mantenere la spesa per studi ed incarichi di consulenza entro la soglia del 20% dell’ammontare di quella sostenuta nell’anno 2009.

La materia è stata successivamente disciplinata dall’articolo 1 del d.l. 101/2013 che ha ulteriormente ridotto il limite di ricorso a tali prestazioni, prevedendo che per il 2014 la spesa non possa essere superiore all’80% del limite relativo all’anno 2013 (ossia 20% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 ex art. 6, comma 7, d.l. 78/2010) e per il 2015 debba essere ulteriormente ridotta fino al 75% della spesa dell’anno precedente.

Il decreto disciplina, inoltre, una serie di obblighi di pubblicità e rendicontazione delle spese ed è corredato da specifiche previsioni sanzionatorie.

Le p.a. dovranno inoltre individuare all’interno dei propri bilanci di previsione un apposito capitolo di spesa dedicato a tali oneri.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la ratio legis non è quello di vietare in maniera assoluta tale tipologia di spesa, ma quello di imporre un contenimento delle stesse attraverso un percorso di riduzione rigoroso, tendente altresì alla valorizzazione delle professionalità interne.

Pertanto, nel caso in cui l’ente non abbia sostenuto spese nell’anno preso a riferimento dalla disposizione legislativa, il limite diviene quello della spesa strettamente necessaria sostenuta nell’anno in cui si verifichi l’assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio (in tal senso Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 227/2011).

I giudici contabili, pertanto, non hanno aderito all’orientamento più restrittivo in base al quale la mancanza di un tetto precostituito si traduce, in concreto, nell’impossibilità di procedere ad alcun incarico (in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, del. 21/2012).

 


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