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Sicilia, deliberazione n. 64 – Trasferimenti in conto capitale e di parte corrente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare dei trasferimenti regionali, assegnati in modo specifico, in modo indifferenziato per la copertura delle spese correnti, al fine di assicurare il pareggio del bilancio di previsione 2014.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 64/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno evidenziato che l’utilizzo indifferenziato dei trasferimenti,

oltre a porsi in contrasto con le regole dettate dall’ordinamento contabile per l’accertamento della particolare categoria delle entrate costituita dai trasferimenti, si pone in contrasto con la previsione dell’articolo 162 del Tuel che, pur prevedendo la necessità che il bilancio di previsione venga deliberato nel rispetto del pareggio finanziario complessivo, espressamente stabilisce che l’equilibrio della parte corrente del bilancio deve essere ottenuta con il ricorso alle entrate correnti, ovvero attraverso le entrate riportate ai primi tre titoli, che devono essere in grado di assicurare la copertura alle previsioni delle spese correnti sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

 

 


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