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Sicilia, deliberazione n. 60 – Redazione del bilancio consolidato nel nuovo sistema contabile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di redazione del bilancio consolidato da parte del comune, in particolare sulla possibilità di non includere la società partecipata, affidataria di servizi pubblici locali, già posta in liquidazione e che non eroga più il servizio.

L’ente ha premesso di partecipare alla sperimentazione del nuovo sistema contabile disciplinato dal d.lgs. 118/2011.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 60/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno ricordato che con l’articolo 6, comma 4, del d.l. 78/2010, il legislatore ha introdotto l’obbligo per comuni e province – a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 – di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate.

L’operazione di rilevamento e consolidamento, relativa agli assets societari, ha la finalità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria – patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato costituisce quindi un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia.

I magistrati contabili hanno evidenziato che la vigente normativa non esclude dal perimetro del consolidamento le società in liquidazione.

Pertanto, nel bilancio consolidato devono essere considerate pure le società in liquidazione, per le quali non vi è alcun esonero.

Ai fini del consolidamento, deve essere considerato il bilancio regolarmente approvato che riguarda l’esercizio al quale si riferisce il bilancio consolidato.

 


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