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Sicilia, deliberazione n. 54 – Stabilizzazione personale precario


Un sindaco ha chiesto una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 4 del d.l. 101/2013, disciplinante due forme di reclutamento speciale transitorio.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 54/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno ricordato che l’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013, consente alle p.a. di attivare, fino al 31 dicembre 2016, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate esclusivamente ai soggetti in possesso di determinati requisiti, nonché a coloro che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando.

La stabilizzazione di personale precario, comportando la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, configura, a tutti gli effetti, una nuova assunzione, soggetta, come tale, ai divieti e alle limitazioni previste in materia di assunzioni dalla legislazione vigente.

La disposizione precisa, inoltre, che le procedure selettive possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%, in alternativa a quelle di cui all’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs. 165/2001 e del d.l. 101/2013.

I magistrati contabili hanno chiarito, fra l’altro, che:

 il quadriennio di riferimento per il calcolo delle “risorse assunzionali ” è solamente quello ricompreso nel quadriennio 2013-2016, senza possibilità di calcolare risorse maturate anteriormente al 2013;

 gli enti soggetti al patto di stabilità che abbiano rispettato i predetti vincoli e ai quali lo stesso articolo 76, comma 7, del d.l. 78/2008, consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, possono destinare il 50% delle predette risorse alla stabilizzazione del personale precario, in osservanza del limite di cui all’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs. 165/2001 e dell’articolo 4, comma 6, del d.l. 101/2013;

 non è possibile cumulare le quote di turn-over non utilizzate.

I magistrati contabili hanno anche precisato che:

– è legittimo cumulare le quote di turn over non utilizzate negli anni precedenti, come chiarito dalle SS.RR. con la deliberazione 52/2010;

– non sia corretto calcolare il 50% delle “risorse assunzionali relative agli anni 2013-2016 anche complessivamente considerate”, nel senso di poter procedere alla stabilizzazione di personale, già nel 2014, a valere su risorse che matureranno negli anni successivi, in quanto la norma di cui all’art. 4, comma 6, prevede la possibilità di cumulare l’entità di tali somme da maturarsi nel quadriennio 2013 -2016 solamente in relazione al calcolo del fabbisogno per l’avvio di procedure selettive, le cui graduatorie possano essere utilizzate per assunzioni, nel quadriennio di riferimento ed entro il 31 dicembre 2016, non già per “anticipare” le assunzioni programmate sulla base delle risorse assunzionali non ancora maturate;

– le speciali procedure selettive di cui all’art. 4, comma 6 quater, come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 5/2013 sono alternative alle procedure di cui al comma 6 ter.

 


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