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Organismi partecipati: sanzioni in caso di mancata pubblicazione dei dati del CdA


L’Autorità anticorruzione (Anac), con due note del 27 maggio e del 6 giugno scorso, ha fornito chiarimenti relativamente agli obblighi di pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico degli enti locali e degli amministratori degli organismi partecipati prevista dal d.lgs. 33/2013.

L’Autorità ha richiesto a tutti gli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, di inviare, attraverso l’apposita procedura telematica “Campagna trasparenza”, attestazioni specifiche sull’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 14 citato, con l’indicazione dei nominativi dei soggetti per i quali non si è ancora proceduto alla pubblicazione dei dati, con il dettaglio degli obblighi non adempiuti, al fine di predisporre e pubblicare l’elenco previsto dall’articolo 45 comma 4 del d.lgs. 33/2013.

L’Anac ha chiarito che per quanto riguarda gli amministratori degli enti locali con più di 15.000 abitanti le attestazioni devono contenere esclusivamente rilevazioni aggiornate ed attuali, ossia riferite alla data della trasmissione.

I dati inseriti nell’elenco di cui all’articolo 45 citato, saranno esclusivamente quelli rilevati dagli OIV, e dagli organismi con funzioni analoghe, che risultino non pubblicati, non completi o non aggiornati.

Ricade sugli OIV e sugli organismi con funzioni analoghe, dunque, la responsabilità in ordine alla correttezza e all’aggiornamento di quanto rilevato e comunicato all’Autorità.

Per ciascun amministratore di ente locale e membro del CdA degli organismi partecipati devono essere pubblicati:

 il nome e cognome;

 il tipo di incarico;

 il trattamento economico complessivo.

Per quanto riguarda le sanzioni per mancata o incompleta pubblicazione, l’articolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013, ha previsto “una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione” e la pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell’amministrazione.

Con riferimento agli “incarichi di amministratore” degli enti e delle società partecipate, l’Autorità ha precisato che vi rientrano:

 il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque denominato;

 l’amministratore delegato (orientamento n. 31 pubblicato sul sito istituzionale).

La sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 47, trova applicazione anche nei confronti degli amministratori delle società che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

L’Anac nella delibera 66/2013 aveva precisato che, ogni amministrazione ed ogni ente avrebbero dovuto provvedere a disciplinare con proprio regolamento l’individuazione dell’“autorità amministrativa competente”, ai sensi dell’articolo 47 comma 3, ad irrogare le sanzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge 689/1981.

La citata delibera aveva previsto, inoltre, che nelle more dell’adozione dei citati regolamenti, le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni istruttorie e quelle relative all’irrogazione delle sanzioni.

Nelle more di tale disciplina, le funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplinare.

 


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