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Liguria, deliberazione n. 38 – Compenso dipendente avvocato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 208, della legge 266/2005 secondo cui “le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.

In particolare l’ente ha chiesto se gli oneri Irap afferenti i predetti compensi gravino in capo al comune che si serve delle prestazioni dell’avvocato dipendente dell’ente.

I magistrati contabili della Liguria con la deliberazione 38/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 giugno, hanno richiamato l’orientamento espresso delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 33/2010 secondo cui:

1. l’Irap grava, giuridicamente, sull’amministrazione comunale;

2. le somme destinate al pagamento dell’Irap devono trovare copertura finanziaria nell’ambito dei fondi destinati a compensare l’attività dell’avvocatura comunale nel rispetto del principio di cui all’articolo 81, comma 4 della Costituzione.

 


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