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Rinuncia all’aggiudicazione: legittima l’escussione della cauzione


L’impresa che rinuncia all’affidamento dell’appalto e, dunque, rifiuta di stipulare il contratto nel termine di legge per l’asserita non convenienza del contratto stesso, è soggetta all’incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Osservatorio dei lavori pubblici.

Questo il principio espresso dal Tar Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza n. 527 del 22 maggio 2014 con la quale ha respinto il ricorso presentato dall’aggiudicataria di una gara d’appalto che aveva richiesto la restituzione della cauzione provvisoria escussa.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva inviato alla società la formale comunicazione di aggiudicazione dell’appalto e, contestualmente, aveva richiesto alla stessa la produzione della documentazione necessaria per la stipula del contratto.

L’aggiudicataria, adducendo la non convenienza del contratto, rinunciava all’aggiudicazione e, di conseguenza, anche alla stipulazione del relativo contratto d’appalto.

In particolare, la società aveva contestato delle incongruenze presenti nel computo metrico estimativo dei lavori predisposto dall’ente e posto a base di gara.

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità del comportamento dell’amministrazione comunale appaltante.

Infatti, i rilievi inerenti le condizioni economiche del rapporto contrattuale “avrebbero potuto e dovuto essere rappresentati nel corso della fase pubblicistica della gara, mediante impugnazione dei relativi atti contenenti il prospetto relativo al computo metrico estimativo dei lavori e lo stesso importo posto a base d’asta”.

 


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