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Lombardia, deliberazione n. 187 – Incremento fondo risorse decentrate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate.

L’ente ha premesso di voler provvedere ad una riorganizzazione del personale per istituire quale nuovo servizio lo sportello polifunzionale e, quindi, trattandosi di un nuovo servizio istituito con aggravio di compiti e con un maggior impegno settimanale del personale dipendente, ha chiesto se sia possibile aumentare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 1.04.1999, previa attestazione da parte del nucleo di valutazione e se tale aumento sia soggetto al rispetto del limite imposto dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 187/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 maggio, hanno evidenziato che la possibilità di procedere all’incremento presunto della quota variabile del fondo derivante dalla contrattazione decentrata appartiene esclusivamente alla sfera decisionale degli organi dell’ente.

Con riferimento alla possibile deroga al regime vincolistico imposto sui fondi costituiti con la contrattazione decentrata ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, i magistrati contabili hanno richiamato il consolidato orientamento magistrale secondo cui tale norma, di stretta interpretazione, non ammette deroghe (salve le ipotesi escluse dal “blocco”, su cui si vedano SS.RR in sede di Controllo, deliberazioni nn. 51/2011 e 56/2011; Sez. Aut., deliberazione 2/2013).

 


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