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Lombardia, deliberazione n. 186 – Spesa di personale e periodo di aspettativa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1 comma 557 della legge 296/2006, in particolare sulla possibilità di effettuare il raffronto della spesa del personale, pre e post periodo di aspettativa, prendendo in considerazione, ai fini del conteggio, anche la spesa correlata alla teorica presenza in servizio dei dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 186/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 maggio, hanno evidenziato che le norme in materia di calcolo del spesa per il personale seguono il criterio finanziario della spesa sostenuta e non di quella figurativa o potenziale.

Tuttavia, l’effettivo contenimento della spesa di personale deve essere realizzato confrontando aggregati di calcolo omogenei, al fine di evitare comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria dell’ente, non improntati ad una razionalizzazione programmata del ridimensionamento della spesa di personale.

Pertanto, se l’amministrazione intende neutralizzare l’impatto temporaneo sulla spesa di personale durante il periodo di aspettativa deve computare la spesa sin dall’origine considerando la presenza in servizio dei dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.

 


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