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Gare: illegittima la richiesta di integrazione delle sottoscrizioni mancanti


La stazione appaltante non può chiedere l’integrazione delle sottoscrizioni mancanti, perché l’apposizione della sottoscrizione in calce alla dichiarazione equivale giuridicamente alla presentazione di una nuova ed autonoma dichiarazione ad opera di ciascuno dei sottoscrittori.

Questo il principio sancito dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 868 del 19 maggio 2014 con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva contestato l’operato della commissione giudicatrice che aveva concesso al raggruppamento, provvisoriamente aggiudicatario, di integrare la documentazione amministrativa richiesta a pena di esclusione dall’avviso di indizione della procedura.

Nel caso di specie, l’avviso di gara richiedeva al concorrente di presentare una dichiarazione contenente l’impegno a produrre, nel caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di partecipazione in ati e consorzi, la lex specialis prevedeva che le dichiarazioni fossero sottoscritte da ciascuna delle imprese appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

La commissione giudicatrice, dopo aver rilevato che il raggruppamento aveva presentato una dichiarazione di impegno sottoscritta dalla sola capogruppo, in applicazione dell’articolo 46 del d.lgs. 163/2006, aveva richiesto alle altre partecipanti riunite di integrare tale dichiarazione sottoscrivendola.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che la carenza o l’invalidità della sottoscrizione da parte anche di uno solo dei soggetti raggruppati non costituisce una mera irregolarità formale sanabile con una ratifica o una regolarizzazione.

In tal caso, non può essere consentita la sottoscrizione successiva risolvendosi in una violazione della par condicio dei concorrenti.

 


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