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Fallimento dell’ausiliaria: legittima la revoca dell’aggiudicazione


La società ausiliaria deve possedere tutti i requisiti richiesti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 per la partecipazione alla gara, tra cui anche quello di non essere assoggettata a procedure concorsuali.

Pertanto, nel caso in cui al momento della partecipazione alla gara l’ausiliaria risulti assoggettata a fallimento, è legittima la revoca dell’aggiudicazione nei confronti dell’impresa concorrente.

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Lecce, sez. III, con la sentenza n. 1287 del 26 maggio 2014, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società a cui era stata revocata l’aggiudicazione provvisoria per fatto dell’ausiliaria.

I giudici amministrativi hanno ribadito che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti direttamente dal concorrente nonché dall’impresa di cui quest’ultimo intenda avvalersi.

L’articolo 49, comma 2, lett. b) e c), del Codice richiede che entrambe le imprese, concorrente ed ausiliaria, presentino una dichiarazione con cui attestino il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38.

Tale dichiarazione deve essere resa sia dall’impresa che si è avvalsa, quanto da quella ausiliaria, trattandosi di requisiti di ordine pubblico inerenti le qualità personali del concorrente.

 


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