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Lombardia, deliberazione n. 175 – Contabilizzazione entrate tributarie straordinarie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione di un’entrata, definita dall’ente straordinaria, derivante dalla probabile definizione di un contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 175/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno ricordato che l’articolo 165 del tuel (struttura del bilancio) distingue le entrate in base alla loro natura: tributarie; da contributi e trasferimenti correnti; extra tributarie; da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; da accensioni di prestiti; da servizi per conto di terzi.

Di conseguenza, un’entrata di natura tributaria, anche se avente fonte in un provvedimento giurisdizionale o in un accordo fra le parti che chiude un contenzioso, va allocata al titolo I dell’entrata (entrate tributarie), nella pertinente categoria elencata dal d.p.r. 194/1996 (1ª imposte; 2ª tasse; 3ª tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie).

 


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