Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 82 – Congedo straordinario retribuito per dottorato


Un sindaco ha chiesto se sia necessario chiedere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di trattamento economico, previdenziale e di quiescienza ad un dipendente che abbia beneficiato del congedo straordinario retribuito per frequentare un dottorato di ricerca, ma non abbia portato a termine il relativo iter e conseguito il titolo, per fatto e colpa a lui addebitabile.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 82/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno ricordato che il dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato in congedo straordinario, a domanda, per motivi di studio, per il periodo di durata del corso.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

La normativa prevede la ripetizione degli importi corrisposti in un’ipotesi circostanziata, ovvero qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi.

La ratio sottostante va ricercata nell’intento di far permanere nell’ambito dell’amministrazione pubblica il dipendente, una volta che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca.

Spetterà all’ente verificare, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l’ordinamento riconosce al dipendente i benefici.

 


Richiedi informazioni