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Puglia, deliberazione n. 86 – Assunzioni a tempo determinato


Un sindaco ha chiesto se l’assunzione di un’unità a tempo determinato, realizzata per rafforzare l’organico del settore tecnico e far fronte agli impegni dell’ente in materia di edilizia scolastica, possa essere sottratta ai vincoli di spesa del personale previsti dal legislatore.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 86/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio, hanno chiarito che gli interventi di edilizia scolastica non rientrano tra le ipotesi derogatorie espressamente previste dalla disciplina appena citata.

Le deroghe previste riguardano soltanto “le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale (…) resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

Pertanto, l’ente, per potere procedere all’assunzione di un’unità a tempo determinato per fronteggiare la carenza di organico nel settore tecnico-edilizia scolastica, dovrà rispettare i vincoli di spesa previsti:

 dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 e dall’articolo 76, comma 7, primo periodo del d.l. 112/2008 (divieto di assunzione in caso di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente in misura pari o superiore al 50%);

 dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che sancisce per il lavoro flessibile e a tempo determinato il limite del 50% della spesa del 2009.

Al contrario, non rileva il limite previsto dal secondo periodo del medesimo comma 7 (assunzioni limitate al 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente) in quanto, a seguito della modifica introdotta con legge 183/2012, la disposizione si riferisce espressamente alle sole assunzioni a tempo indeterminato, alle quali rimane circoscritta l’eccezione per i servizi infungibili ed essenziali individuata dalle Sezioni Riunite nella deliberazione 46/2011.

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato che le p.a. possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. In caso contrario, si configura responsabilità erariale per chi ha proceduto all’assunzione in difetto dei presupposti.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 5 giugno 2014 a Firenze.

 


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