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Liguria, deliberazione n. 30 – Contabilizzazione accordo di programma


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta contabilizzazione all’interno del bilancio dell’ente della stipula di un accordo di programma con altro ente pubblico (anch’esso soggetto a patto di stabilità) finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica di competenza di quest’ultimo (che, in base all’accordo, trasferisce al Comune le necessarie risorse finanziarie).

In particolare, l’ente ha chiesto se l’intervento possa essere ricondotto ai “servizi per conto di terzi”, dato che si tratta di una spesa la cui titolarità e competenza ricade su altro ente.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 30/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ricordato che i servizi per conto di terzi, disciplinati dall’articolo 168 del Tuel, costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l’ente.

Pertanto, sono ascrivibili nei servizi conto terzi:

 le operazioni svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti;

 la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo.

Invece, non hanno natura di “servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

 le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc);

 le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;

 i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;

 le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

Spetterà all’ente, tenuto conto del testo dell’accordo di programma e dei conseguenti diritti e obblighi delle parti e nei confronti dei terzi, verificare se le spese siano imputabili nei servizi in conto terzi.

 


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