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Appalti esclusi: non sussiste l’obbligo di verifica di anomalia delle offerte


Nelle gare per l’affidamento di un servizio di cui all’allegato II B del codice, escluso, ex articolo 20 del d.lgs. 163/2006, dall’integrale applicazione delle norme del codice dei contratti, la stazione appaltante non è tenuta ad attivare il subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Catania, sez. III, con la sentenza n. 1300 del 29 aprile 2014, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva contestato l’operato della stazione appaltante che, a fronte del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataria, aveva omesso qualsiasi attività di verifica della congruità, della serietà e dell’affidabilità dell’offerta.

I giudici amministrativi hanno chiarito che l’articolo 86, comma 2, del codice dei contratti non si applica in modo automatico alle gare per appalti di servizi di cui all’Allegato II B, nelle quali la stazione appaltante non è obbligata a procedere ad alcuna attività di verifica della pretesa anomalia.

Anche l’attivazione del controllo facoltativo di cui al comma 3, del citato articolo 86, secondo cui “le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”, non necessita di alcuna motivazione nel caso in cui l’amministrazione decida di non fare uso di tale facoltà.

 


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