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Lombardia, deliberazione n. 166 – Soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del comma 186 dell’articolo 2 lettera e) della legge 191/2009, che prevede la soppressione dei “consorzi di funzioni” tra enti locali.

In particolare l’ente ha chiesto se debba procedere alla soppressione di un consorzio costituito nel 1982, che ha come oggetto “il servizio di assistenza sociale per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliaria, ambulatoriale e infermieristica integrativa delle prestazioni dell’ASL a favore di pensione parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, anziani e disabili residenti nei Comuni consorziati”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 166/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 aprile, hanno evidenziato che la norma fa riferimento ai “consorzi di funzioni” e non ai “consorzi di servizi”.

Come già chiarito nel parere 322/2011 “qualora l’azione della pubblica amministrazione si traduca nella pura erogazione di un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali afferenti a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto alla salute o all’assistenza domiciliare per gli anziani o per i diversamente abili, si è al cospetto di un consorzio di servizi”.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione dei servizi e degli organismi partecipati verranno approfondite nel seminario “Legge anticorruzione e organismi partecipati” in programma il 15 maggio 2014 a Firenze

 


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