Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, secondo cui le amministrazioni possano avvalersi di personale assunto a tempo determinato e con altre forme di lavoro c.d. flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le stesse finalità, nell’anno 2009 ovvero, in caso di assenza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 157/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 aprile, hanno chiarito che la norma:
si riferisce alle spese “sostenute”: pertanto, non è possibile considerare virtualmente esistente, nell’anno di riferimento, la spesa solo programmata;
prevede espressamente che il parametro di riferimento dei vincoli di spesa sia da individuare nella spesa sostenuta nel 2009 e specifica con precisione l’unica eccezione: pertanto, sarà possibile riferirsi alla spesa sostenuta nel triennio 2007-2009 solo quando la relativa spesa sia stata, nel 2009, inesistente o sia sostanzialmente assimilabile ad una spesa inesistente;
prevede un limite per tutte le assunzioni a tempo determinato e per le altre forme di lavoro flessibile, tra cui rientra anche la sostituzione di dipendente assente a causa di congedo per maternità.
Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario
“Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 14 maggio 2014 a Firenze