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Piemonte, deliberazione n. 67 – Nomina componenti Cda


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della nuova normativa del d.l. 95/2012 che prevede un consiglio composto da n. 2 dipendenti e n. 1 soggetto esterno con funzioni di amministratore delegato, o in alternativa da un amministratore unico.

L’ente ha premesso che per la gestione dei servizi socio-assistenziali ha aderito con altri 40 Comuni ad un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del Tuel.

Il Consorzio ha costituito, per la gestione di alcuni servizi, una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è detenuto per il 90% dal Consorzio medesimo e per il 10% da un’Unione Collinare.

Dovendo provvedere al rinnovo del Cda della società, l’ente ha chiesto se:

a. il componente esterno possa rivestire anche la carica di amministratore di un Comune facente parte del Consorzio (Assessore, Consigliere);

b. se i componenti della società partecipata non possano percepire compensi.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 67/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 aprile, hanno evidenziato che alla società, in quanto “longa manus” del consorzio stesso, devono applicarsi i medesimi vincoli cui è sottoposto il consorzio.

Pertanto, i componenti del Cda del Consorzio e della società, dallo stesso costituita, non potranno percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma.

Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero se il componente esterno della società possa rivestire anche la carica di amministratore di un Comune facente parte del Consorzio (Assessore, Consigliere), i magistrati contabili hanno evidenziato che spetterà all’ente verificare l’osservanza della disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190) che così dispone: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonche’ a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.”

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione dei servizi e degli organismi partecipati verranno approfondite nel seminario “Legge anticorruzione e organismi partecipati” in programma il 15 maggio 2014 a Firenze


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