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Emilia-Romagna, deliberazione n. 98 – Servizi delegati e spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta quantificazione della spesa di personale, ai fini del rispetto dei limiti previsti dagli articoli 1, commi 557 e 557-bis della legge 296/2006 e 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia legittimo computare nell’ambito della propria spesa di personale la quota parte di quella relativa al personale assunto direttamente dalla Asl per l’esercizio di funzioni socio-assistenziali di competenza comunale delegate sulla base di apposita convenzione stipulata fra i due enti.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 98/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 aprile, hanno evidenziato che la legge regionale prevede la possibilità di avvalersi, per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, delle Aziende pubbliche dei servizi alla persona (ASP), ma anche la possibilità di delegare le medesime funzioni alle Asl mediante la stipula di apposite convenzioni.

Il d.lgs. 502/1992, modificato dal d.lgs. 517/1993, pone da un lato in capo all’ente delegante l’obbligo di accollarsi, e iscrivere nel proprio bilancio, gli oneri finanziari connessi alla gestione delle attività o servizi socio-assistenziali delegati, ivi compresi quelli relativi al personale, dall’altro, e corrispondentemente, in capo alla Asl (anch’essa soggetta a vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale) l’obbligo di tenere specifica contabilizzazione delle attività delegate.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’ente è tenuto a contabilizzare tra le proprie spese di personale la quota parte del finanziamento dallo stesso erogato all’Asl e destinato alla corresponsione delle spese di personale assunto dalla medesima per l’esercizio delle funzioni ad essa delegate sulla base della convenzione sottoscritta.

L’imputazione di tale importo nell’ambito delle spese di personale del comune concorre a definire l’ammontare complessivo della spesa di personale dell’ente ai fini del rispetto dell’articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge 296/2006 e dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario
“Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 14 maggio 2014 a Firenze


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