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Basilicata, deliberazione n. 67 – Acquisti centralizzati enti minori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 163/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 343 della legge di stabilità 2014, nella parte in cui è stato precisato che nel caso di acquisti in economia, mediante amministrazione diretta e nei casi di affidamento diretto, non trova applicazione l’obbligo del ricorso alla centrale di committenza, imposto ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 67/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno ricordato che la norma prevede una regime speciale per gli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per i quali si configura un’alternativa tra il ricorso al mercato elettronico e quello alla centrale unica di committenza.

L’articolo 1, comma 343, della legge di stabilità 2014 ha codificato il perimetro applicativo del comma 3-bis, escludendo dal suo raggio d’azione le “acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché i casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell’articolo 125”.

Il sistema di acquisto in economia, mediante amministrazione diretta si caratterizza per il fatto che la produzione di beni e servizi è effettuata in proprio dalla pubblica amministrazione, mediante un sistema di produzione in house.

A tale fine, l’ente può utilizzare mezzi e personale propri ovvero acquisire e/o noleggiare i mezzi ed i materiali necessari, ricorrendo al mercato.

Secondo i magistrati contabili il regime derogatorio si applica solo nel caso in cui l’autoproduzione venga effettuata utilizzando mezzi e personale proprio dell’ente.

Diverso è il discorso nel caso in cui l’ente per eseguire in proprio la produzione reperisca all’esterno i beni e/o materiali necessari.

In tal caso è necessario operare la seguente distinzione:

a. nell’ipotesi in cui l’acquisto dei suddetti beni strumentali non possa avvenire mediante

affidamento diretto, ai sensi del comma 11, seconda parte, dell’art. 125 del Dlgs 163/2006, l’ente sarà tenuto a rispettare il disposto di cui al comma 3-bis e, quindi, per l’effetto ricorrere alla centrale unica di committenza ovvero, in alternativa, agli strumenti e/o mercati elettronici di approvvigionamento ivi previsti;

b. nel caso in cui, invece, sussistano i presupposti di legge per l’acquisto dei suddetti beni mediante affidamento diretto, opererà la deroga introdotta dalla novella del 2013 e, per l’effetto, l’ente non dovrà fare ricorso agli strumenti elettronici di approvvigionamento previsti ai sensi del comma 3bis dell’art. 33 del Dlgs 163/2006. Tuttavia, trattandosi di acquisti sotto soglia comunitaria, tali beni dovranno essere acquistati, ai sensi del comma 450 della legge 296/2006, mediante il ricorso al Mepa ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del d.p.r. 207/2010

 


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