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Basilicata, deliberazione n. 61 – Trattamento accessorio e risorse del bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, in particolare se nel calcolo dell’ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio per la definizione del limite (totale del 2010), si debba tenere conto solo delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte direttamente dal bilancio.

L’ente ha premesso che è stato ridisegnato l’assetto organizzativo con la previsione di cinque strutture di massima dimensione, in luogo dei precedenti tre settori.

L’ente rientra tra i comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’articolo 11 del CCNL di settore del 31 marzo 1999 e, quindi, è esonerato dal costituire il fondo per la corresponsione del trattamento accessorio dei titolari di posizioni organizzative, il quale viene finanziato con risorse autonome del bilancio comunale.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 61/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno evidenziato che la norma non contiene alcuna distinzione tra le risorse provenienti dai fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa e quelle genericamente rivenienti dal bilancio dell’ente, limitandosi a richiedere, per l’operatività del vincolo, che la spesa sia destinata al suindicato trattamento accessorio del personale.

Pertanto, al fine del rispetto del vincolo di cui all’articolo 9, comma 2 bis, vanno considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione, sia quella di risultato, indipendentemente dalla fonte del finanziamento (fondo o bilancio dell’ente) (in tal senso sez. contr. Veneto, del. 717/2012).

Tuttavia, un diverso orientamento, ha ritenuto che nel calcolo dell’ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la definizione del limite (totale del 2010) tanto per il computo del monte dell’anno di rifermento, non si debba tenere conto delle somme finanziate con fondi di bilancio (sez. contr. Lombardia, del. n. 59/201; sez. contr. Liguria, del. n. 17/2014).

In ragione del contrasto interpretativo, i magistrati contabili hanno rimesso alla Sezione Autonomie la questioni di massima sul predetto quesito, affinché sia stabilito se le risorse da assoggettare a contenimento, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 9 del d.l. 78/2010, siano integralmente identificabili con quelle che confluiscono nei fondi delle risorse decentrate ovvero comprendano anche quelle diverse, rivenienti dal bilancio dell’ente, destinate al finanziamento del trattamento accessorio spettante ai titolari di posizioni organizzative negli enti di minore dimensione geografica (ai sensi degli artt. 8 e segg. del CCNL di settore del 31 marzo 1999 e dell’art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL di settore del 1° aprile 1999).

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario
“Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 14 maggio 2014 a Firenze

 


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