Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Appalti esclusi: legittimo negare la pura consegna a mano


Nelle gare per l’affidamento di servizi compresi nell’allegato IIB del d.lgs. 163/2006 non trova automatica applicazione la disposizione dell’articolo 77, comma 4, ai sensi del quale la consegna a mani delle offerte può essere vietata soltanto se non garantisce l’integrità e la segretezza dei plichi.

Questo il principio espresso dal Tar Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 264 del 19 aprile 2014 con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa da una gara in quanto, contrariamente a quanto previsto dalla lex specialis, aveva presentato l’offerta a mano.

Nel caso di specie il disciplinare di gara non consentiva di presentare l’offerta “a mano”, direttamente presso la sede della stazione appaltante, ma imponeva di presentarla solo tramite servizio postale raccomandato, corrieri o agenzie di recapito autorizzate ovvero mediante “auto prestazione” ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 261/1999.

I giudici amministrativi hanno ribadito che trattandosi di servizi rientranti nell’allegato II B del Codice dei contratti pubblici si applicano solo gli articoli 65, 68 e 225 del d.lgs. 163/2006, a fronte di quanto stabilito dall’articolo 20 del Codice e correlativamente dall’articolo 27 dello stesso.

Pertanto, considerata la clausola rispettosa dei principio di proporzionalità e/o di non aggravamento del procedimento ex articolo 1, comma 2, delle legge 241/1990, atteso che la stazione aveva dato la possibilità ai concorrenti di scegliere tra tre modalità di presentazione delle offerte, hanno confermato l’esclusione disposta nei confronti del concorrente.

 


Richiedi informazioni