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Umbria, deliberazione n. 15 – Riduzione spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006, in particolare se si possa fare riferimento alla spesa complessiva dell’anno precedente, così come stanziata nel bilancio indipendentemente da eventi straordinari della dinamica retributiva (quale ad esempio aspettativa non retribuita), o se invece si debba prevedere come limite la spesa effettivamente sostenuta.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 15/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, conformemente al principio di diritto affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 27/2013, hanno chiarito che l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 è norma di stretta interpretazione, che non trova deroga alcuna.

Pertanto “ai fini della riduzione della spesa per il personale non rilevano eventi straordinari della dinamica retributiva (quali l’aspettativa eventualmente goduta da uno o più dipendenti nell’anno precedente a quello di riferimento) ai quali ricollegare incrementi virtuali utili ai fini del calcolo del tetto di spesa, bensì i valori stanziati in bilancio”.

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario
Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 14 maggio 2014 a Firenze

 

 


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