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Sardegna, deliberazione n. 18 – Unione comuni: stabilizzazione LSU


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al computo della spesa per il personale a carico dell’ente, in particolare se il costo del personale ex LSU stabilizzato dall’Unione dei Comuni e connesso al trasferimento della gestione del servizio igiene urbana da parte dell’ente, debba essere assoggettato alla verifica del vincolo di cui all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 e se lo stesso concorra a determinare la spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di riduzione ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 18/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno ribadito che “la spesa per il personale cosiddetto “in prestito” all’Unione (ovvero non trasferito formalmente) resta interamente a carico del Comune”.

Pertanto l’ente deve conteggiare proquota la quota parte della spesa sostenuta per il personale trasferito all’Unione e, in coerenza con gli stessi criteri, di quello eventualmente autonomamente assunto dall’Unione, ai fini della sua incidenza nell’ambito della spesa corrente per le diverse finalità contemplate dall’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

 


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