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Emilia-Romagna, deliberazione n. 95 e 97 – Spesa personale ASP: rimessione alle SS.UU.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha incluso le aziende pubbliche di servizi alla personale, le Asp indicate come “ex Ipab”, tra gli enti assoggettati agli stessi vincoli assunzionali dei comuni.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con le deliberazioni 95 e 97 del 2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno evidenziato come l’assoggettamento a tali vincoli non opera automaticamente.

E’ stato, infatti, previsto che ciascun ente locale, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale di cui agli articoli 1, comma 557, legge 296/2006 e 76, comma 7, d.l. 1128/2008, possa “escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici, e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie”.

I magistrati contabili, in ragione della rilevanza e delle molteplici e complesse questioni poste in materia di spesa di personale per le ASP, hanno rimesso la questione alle Sezioni Riunite.

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario
“Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act” in programma il 14 maggio 2014 a Firenze

 


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