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Diniego di aggiudicazione in presenza di una sola offerta: va motivato


La previsione, nella lex specialis di gara, della non aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, non determina in capo alla stazione appaltante un obbligo di non aggiudicazione.

L’esercizio di questa facoltà è gravata da uno specifico e penetrante onere motivazionale, essendo subordinato alla esplicitazione precisa e circostanziata da parte dell’amministrazione degli elementi di inidoneità dell’offerta che giustificano la mancata aggiudicazione.

Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 449 del 14 marzo 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva deciso di interrompere la procedura di gara e non aggiudicare l’appalto avvalendosi della facoltà riconosciuta dal disciplinare di non procedere all’aggiudicazione “anche in caso di presentazione di un’unica offerta”.

I giudici amministrativa hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide che non verranno aperte.

La norma esprime un principio generale delle procedure di evidenza pubblica e risponde all’esigenza della stazione appaltante di selezionare il miglior contraente attraverso un effettivo confronto concorrenziale delle offerte, possibile soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti ammessi alla gara.

Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81, comma 3, del d.lgs. 163/2006, in base al quale la stazione appaltante ha facoltà di “non procedere all’aggiudicazione se nessun offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.

Tuttavia, l’esercizio di tale discrezionalità postula la valutazione in concreto della convenienza dell’unica offerta tecnico-economica in gara, non essendo sufficiente la circostanza che un’unica impresa sia rimasta in gara.

Ne consegue che il provvedimento con cui si decide di interrompere la procedura di gara e non aggiudicare l’appalto presuppone necessariamente una valutazione concreta della convenienza tecnica ed economica di tale offerta.

 


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