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Società: vincolate ai limiti assunzionali degli enti soci solo quelle inserite nell’elenco Istat


L’articolo 18, comma 2-bis del d.l. 112/2008 si applica “solo nei confronti della tipologia di società ivi richiamate, cioè quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat”.

Pertanto, i vincoli di spesa e assunzionali degli enti locali soci non sarebbero direttamente applicabili alle società partecipate non inserite nell’elenco Istat.

Questo l’importante chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, con la deliberazione 19 del 26 marzo 2014, con la quale ha risposto alle richieste di chiarimenti presentate da un sindaco in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 18 comma 2 bis d.lgs. 112/2008.

In particolare, l’ente aveva chiesto se le società a cui si riferisce la norma fossero solo quelle ricomprese nell’elenco Istat ivi richiamato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 19/2014 hanno chiarito che tale disposizione si applica solo nei confronti delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, secondo l’elenco predisposto annualmente dall’Istat.

Il comma 2-bis del citato articolo 18 stabilisce che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Tale disposizione è stata novellata dal comma 557 dell’articolo 1 delle legge 147/2013, per l’ennesima volta, ma la tecnica legislativa adottata non è stata migliore rispetto alla precedente versione, in quanto non è risolto il dubbio legato a quali siano effettivamente le società di riferimento.

Il legislatore infatti nel novellato comma ha richiamato, oltre alle aziende speciali e istituzioni, nuovamente le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica] per individuare quelle vincolate al rispetto dei limiti assunzionali cui sono assoggettati gli enti soci.

Rispetto alla precedente formulazione, quindi, nulla è cambiato rimanendo l’espresso richiamo alle società “inserite nel conto economico consolidato”, tra l’altro ai sensi della finanziaria 2005 e non della legge 196/2009.

Secondo i magistrati della Liguria, la norma in esame “appare chiara dal punto di vista letterale ritagliando l’applicazione diretta del disposto normativo solo nei confronti della tipologia di società ivi richiamate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Inoltre, chiariscono ancora i magistrati, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica che la norma esclude dall’applicazione diretta dei vincoli, sono solo quelle ricomprese nel suddetto elenco ISTAT.

Solo le società inserite nell’elenco Istat sono quindi vincolate al rispetto dei limiti di spesa e assunzionali propri degli enti locali soci, le quali potranno applicarli a seguito della mediazione dell’ente controllante di riferimento. Quest’ultimo, infatti, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo dovrà stabilire le modalità con cui dovranno essere applicati i citati vincoli, modalità che dovranno essere disciplinate in appositi provvedimenti.

La Corte dei Conti della Liguria ha infine ribadito che “la specificità della norma e la rilevanza che essa assume sui diritti contrattuali dei soggetti coinvolti impone un’interpretazione restrittiva della stessa che trova, pertanto, esclusivamente alle società di cui all’elenco Istat”.

 


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