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Campania, deliberazione n. 41 – Finanziamento di un debito fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, per il finanziamento di un debito fuori bilancio derivante da “consumi energetici riferiti ad anni pregressi”, i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 41/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile, hanno ricordato che gli articoli 193, comma 3, e 194, comma 3 del Tuel, consentono il finanziamento di debiti fuori bilancio mediante i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare a condizione che:

 non sia possibile far fronte al finanziamento del debito con la gestione di competenza dell’esercizio in corso (mediante la riduzione delle spese correnti o l’utilizzo di nuove entrate, anche modificando le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza) o con l’applicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione disponibile;

 il debito fuori bilancio si riferisca alla parte capitale del bilancio, ovvero faccia riferimento a “quelle spese che, se fossero state correttamente impegnate, sarebbero state imputate al titolo II del bilancio, quali ad esempio investimenti effettuati e non finanziati, procedure espropriative di beni per opere di pubblica utilità” ( cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, delibera 354/13 cit.)

Spetterà all’ente valutare in concreto il possibile utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, in base alla natura del debito fuori bilancio da riconoscere.

 


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