Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, per il finanziamento di un debito fuori bilancio derivante da “consumi energetici riferiti ad anni pregressi”, i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 41/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile, hanno ricordato che gli articoli 193, comma 3, e 194, comma 3 del Tuel, consentono il finanziamento di debiti fuori bilancio mediante i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare a condizione che:
non sia possibile far fronte al finanziamento del debito con la gestione di competenza dell’esercizio in corso (mediante la riduzione delle spese correnti o l’utilizzo di nuove entrate, anche modificando le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza) o con l’applicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione disponibile;
il debito fuori bilancio si riferisca alla parte capitale del bilancio, ovvero faccia riferimento a “quelle spese che, se fossero state correttamente impegnate, sarebbero state imputate al titolo II del bilancio, quali ad esempio investimenti effettuati e non finanziati, procedure espropriative di beni per opere di pubblica utilità” ( cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, delibera 354/13 cit.)
Spetterà all’ente valutare in concreto il possibile utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali, in base alla natura del debito fuori bilancio da riconoscere.