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Campania, deliberazione n. 36 – Termine autovetture


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 143, della legge 228/2012, in materia di contenimento delle spese della p.a. per autovetture, in particolare se nel termine “autovetture” siano inclusi anche gli automezzi tecnici e se il divieto riguardi anche i noleggi a lungo termine, in analogia con il leasing.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 36/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile, hanno ricordato che la norma ha introdotto il divieto assoluto di acquistare autovetture o di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Secondo i magistrati, il divieto si riferisce ai veicolo che rivestono le connotazioni tecniche di “autovettura”, definite dall’articolo 54 lett. a) del codice della strada (d.lgs. 285/1992), come “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”.

La norma vieta, non solo l’acquisto di autovetture, ma anche la stipula di contratti di locazione finanziaria relativi ad autovetture.

Secondo la Corte, sono vietati i contratti di noleggio anche nel caso in cui l’esborso finanziario sia, a lungo termine, rapportabile a quello per la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

 

 

 


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