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Abruzzo, deliberazione n. 45 – Società di servizi pubblici locali a rilevanza economica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, da parte di un ente locale proprietario di società in house affidataria di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, di emanare atti di indirizzo finalizzati al contenimento degli oneri contrattuali relativi alla contrattazione collettiva nazionale, nonché di disporre il “blocco delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, conseguenti a contratti aziendali di 2° livello”.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 45/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile, hanno ricordato che il comma 557 dell’articolo 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sostituito il comma 2 bis dell’art. 18 d.l. 112/2008, stabilendo che le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’Amministrazione controllante, anche ai seguenti soggetti:

 società a totale partecipazione pubblica locale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali;

 società a totale partecipazione pubblica locale o di controllo che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale (servizi pubblici locali privi di rilevanza economica);

 società a totale partecipazione pubblica locale o di controllo che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (società strumentali).

La norma, inoltre, esclude dall’assoggettamento di tali vincoli le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica.

In realtà, anche per tali società, è richiesto l’intervento dell’ente locale controllante per stabilirne modalità e applicazione, che dovranno essere recepite dalla società in un proprio provvedimento.

Ne consegue che “l’ente locale proprietario o socio deve al riguardo opportunamente stabilire indirizzi programmatici nei confronti delle succitate società in house attraverso la formulazione sistematica di direttive strategiche e successiva verifica della loro esecuzione”.

Il citato comma 557 dell’articolo 1 della legge 147/2013, chiarisce anche il ruolo che l’ente locale proprietario può svolgere nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, laddove stabilisce “fermo restando il contratto di lavoro vigente” e, per quanto attiene alla contrattazione di secondo livello, dando la possibilità di stabilire “la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale ed alla retribuzione accessoria”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 

 


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