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Appalti pubblici: responsabilità per ritardati pagamenti


E’ illegittima la clausola del bando di gara che, in un appalto di lavori pubblici, prevede una rinuncia integrale da parte dell’appaltatore agli interessi di mora, laddove il ritardo nel pagamento derivi da ritardi nell’erogazione delle somme previste da parte degli enti finanziatori dell’opera appaltata.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere 176/2013, con il quale ha risposto all’istanza presentata da una società che aveva contestato l’illegittimità della previsione della lex specialis, concernente le modalità di finanziamento, che prevedeva l’esonero della responsabilità della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore per ritardato pagamento.

L’Autorità ha ricordato che l’articolo 133 del d.lgs. 163/2006 prevede che “In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all’art.5, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori (…)”.

Il Regolamento di Attuazione del Codice ha dettato una puntuale tempistica per il pagamento degli acconti e del saldo maturati nell’esecuzione dei lavori pubblici (articolo 143) e specifiche disposizioni in ordine all’entità degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento (articolo 144).

Tali disposizioni non sono suscettibili di deroghe in danno dell’appaltatore.

E’ prevista, infatti, la possibilità che i capitolati speciali e i singoli contratti stabiliscano solamente termini “inferiori” a quelli previsti dalle norme e pertanto più favorevoli al contraente privato (art.143, comma 3 del d.p.r. 207/2010).

Non è dunque ravvisabile alcun margine per accordi derogatori peggiorativi della posizione dell’appaltatore, tanto meno un esonero integrale della responsabilità della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore per ritardato pagamento, anche qualora il ritardo sia imputabile a fatti ricollegabili agli enti finanziatori dell’opera.

Una tale previsione, inserita in uno schema di contratto unilateralmente predisposto dalla stazione appaltante, è da ritenersi senza dubbio vessatoria ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del codice civile e gravemente iniqua dal momento che espone l’appaltatore a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza, determinando una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.

 


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