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Lombardia, deliberazione n. 131 – Regolamento compensi incentivanti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in particolare sulla possibilità, in sede regolamentare, di prevedere la corresponsione dell’incentivo al responsabile unico del procedimento e al collaudatore, sia nel caso di opere pubbliche progettate da professionisti esterni all’ente, sia nel caso di opere pubbliche realizzate da privati a scomputo di oneri di urbanizzazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 131/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ricordato che la norma pone alcuni paletti per l’attribuzione del predetto incentivo, rimettendone la disciplina concreta (“criteri e modalità”) ad un regolamento interno assunto previa contrattazione decentrata.

Il regolamento interno, tuttavia, deve rispettare quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, che consente l’erogazione dell’incentivo, dal punto di vista soggettivo, ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” (non, pertanto, per un appalto di fornitura di beni o di servizi).

La norma non presuppone, tuttavia, ai fini della legittima erogazione, il necessario espletamento interno di tutte le attività (per esempio, la progettazione) purché siano rispettate alcune condizioni. In particolare, il regolamento deve ripartire gli incentivi in maniera conforme alle responsabilità attribuite e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, con la conseguenza che “le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie”.

Pertanto, la previsione, da parte di un regolamento interno, della corresponsione dell’emolumento anche nell’ipotesi di attività svolta da un soggetto esterno risulta in contrasto con la ratio della disposizione legislativa.

Per un’analisi dei limiti, presupposti e modalità per la corresponsione dell’incentivo di cui all’articolo 92 del codice dei contratti si rimanda alla pronuncia della sezione Puglia, del. 33/2014.

 


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