Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 130 – Segretario comunale: è spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla copertura della sede di segreteria con un segretario comunale titolare, in luogo del reggente, in violazione dell’obbligo di riduzione della spesa per il personale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 130/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno ricordato che agli enti locali soggetti al patto di stabilità si applica l’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 e, pertanto, l’esercizio di riferimento è individuabile in quello immediatamente precedente.

Tale limite non ammette deroghe, neppure nel caso del segretario comunale che, ai sensi dell’articolo 97 del Tuel, è senza dubbio una figura obbligatoria per legge.

Spetterà all’ente effettuare scelte alternative, come la rinuncia al turn-over o la riduzione delle voci di spesa di personale facoltative per personale non strutturato, ricompreso nel calcolo dell’aggregato di cui all’articolo 1, comma 557-bis, della finanziaria 2007.

 


Richiedi informazioni