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Lombardia, deliberazione n. 128 – Fusione comuni: i vincoli assunzionali del nuovo ente


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai vincoli ai quali è soggetto, in materia di spese e di assunzione di personale, un nuovo comune costituito dalla fusione di comuni preesistenti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 128/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno evidenziato che anche se il legislatore, al fine di favorire l’accorpamento di più comuni, ha riconosciuto un favor alle operazioni di fusioni di Comuni, “non appare, in vero, neppure ipotizzabile l’assenza di vincoli in tema di personale, che, invece, non potranno che essere parametrati in base a quanto speso in annualità pregresse”.

Secondo i magistrati contabili, infatti, la circostanza che siano stati previsti dei meccanismi premiali attesta che siano vigenti i vincoli normativi generali, con i dovuti adattamenti.

In tal senso, non risultano direttamente applicabili le norme di contenimento di specifiche tipologie di spesa, che fanno esclusivo riferimento ad un esercizio-base di computo nel quale l’amministrazione non ha sostenuto alcun onere a tale titolo.

In mancanza di un tetto precostituito, pertanto, “il limite diviene quello della spesa strettamente necessaria che l’ente locale ha sostenuto nell’anno in cui si verifica l’assoluta necessità di stipulare contratti a tempo determinato, che rappresenta il parametro per gli esercizi successivi”.

Ai fini, invece, di garantire il rispetto dei vincoli di spesa che fanno riferimento ad una “spesa storica” per il personale o a limiti ugualmente fondati su base storica, si dovrà fare riferimento alla sommatoria delle spese sostenute negli esercizi precedenti dai comuni che si sono fusi nel nuovo Ente.

Tale valore non può che intendersi come insuperabile limite massimo.

Trova applicazione, inoltre, il vincolo ex articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, che prevede il blocco totale delle assunzioni per gli enti che hanno un’incidenza di spese del personale, da computare secondo le modalità ivi esposte, sul totale delle spese correnti pari o superiore al 50%, con possibilità per i restanti enti di assumere nei limiti del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

In tal caso, si dovrà far riferimento al rapporto spesa per il personale/spesa corrente del nuovo Ente.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze

 


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