Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 40 – Assunzioni categorie protette


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere le assunzioni di soggetti appartenenti alle c.d. “categorie protette” dalla categoria delle “spese per il personale” ai fini dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 40/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno ribadito che le spese per le categorie protette, nei limiti della quota d’obbligo, non vanno computate ai fini della verifica dei saldi finanziari considerati dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 557, per il contenimento della spesa c.d. storica, dovendo, a tal fine, restare neutre in quanto incomprimibili ed obbligatorie.

Diversamente, le stesse devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del rapporto strutturale tra l’aggregato spesa di personale e la spesa corrente ex articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

Nonostante la legge regionale 24/2010 abbia imposto anche a tali assunzioni, benché obbligatorie, un vincolo di stretta compatibilità con i limiti cui all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, il particolare rango dei valori tutelati dalla legge n. 68/99, che conferisce alla normativa a tutela delle fasce deboli della popolazione una connotazione di specialità e di precettività in relazione alla quota di riserva (peraltro rinforzata da una previsione sanzionatoria di ampio spettro), prevale sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione (in tal senso, corte dei conti Sicilia S.R., del. 29/2013).

Tuttavia, l’adempimento degli obblighi di assunzione obbligatoria non può costituire occasione, o addirittura strumento, per la violazione di norme cogenti emanate in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento sotto il profilo della tutela degli equilibri di bilancio.

Pertanto, l’ente è tenuto ad adottare, attraverso una corretta programmazione del fabbisogno del personale, tutte le misure idonee ad adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette nel contemporaneo rispetto dell’ulteriore disciplina pubblicistica sulla spesa di personale.

Qualora l’ente si ispiri ai principi di corretta programmazione, le assunzioni obbligatorie non possono, per ciò solo, determinare il superamento dei citati limiti.

Ove ciò dovesse eccezionalmente verificarsi per fatti contingenti ed imprevedibili, si impone, comunque, da un lato, l’assunzione obbligatoria anche in deroga ai vincoli assunzionali ed in soprannumero, ai sensi della citata disposizione normativa, dall’altro, l’immediato e contestuale intervento correttivo attraverso ogni misura organizzativa e gestionale, ivi compreso la rideterminazione dei fabbisogni, secondo una coerente programmazione ed il rilevamento delle eccedenze, fermo restando il rispetto della quota d’obbligo.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


Richiedi informazioni