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Sicilia, deliberazione n. 38 – Transazioni e parere revisore dei conti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6, del Tuel, in particolare sui confini dell’ambito di espressione dei pareri dell’organo di revisione per quanto riguarda la materia delle transazioni.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 38/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno evidenziato che tale disposizione, relativa alle funzioni dell’organo di revisione, può considerarsi applicabile in Sicilia.

Come ribadito dal consolidato orientamento magistrale, l’organo di revisione è tenuto a rendere obbligatoriamente i pareri sulle transazioni di competenza del consiglio comunale.

Tuttavia, le competenze dei consigli comunali nella Regione Sicilia sono regolate in maniera differente dalla legislazione regionale.

L’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del Tuel va interpretato nel senso che l’organo di revisione deve rendere i pareri per quelle transazioni che involgono questioni che rientrano nelle competenze del consiglio comunale così come individuate dall’articolo 32 della legge 142/1990, recepito con modifiche dall’articolo 1, comma 1, lett. e), Legge Regionale 48/1991, e dall’articolo 194 del Tuel (direttamente applicabile in Sicilia).

 


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