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Sicilia, deliberazione n. 36 – Assunzioni obbligatorie e personale in convenzione


Un sindaco ha posto due quesiti in materia di spesa di personale, in particolare sugli obblighi assunzionali relativi alle categorie protette e sulla corretta applicazione dell’istituto dell’utilizzazione di personale di altro ente, previsto dall’articolo 14 del ccnl. 22 gennaio 2004, in presenza del divieto di assunzioni di cui all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 per superamento del 50% del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 36/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui la spesa relativa all’assunzione di categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo, deve essere esclusa dal computo della spesa di personale ex articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, in quanto la cogenza dell’obbligo esclude margini di autonoma determinazione ai fini della comprimibilità dei relativi costi.

Pertanto, tali spese vanno detratte, ai fini della verifica dell’obbligo di riduzione storica della spesa del personale, sia con riferimento all´esercizio preso di volta in volta in considerazione che a quello che costituisce il relativo parametro di riferimento.

Al contrario, le spese per le categorie protette vanno computate ai fini del rispetto del limite strutturale previsto dall’articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/2008, volto a rilevare l’incidenza delle spese del personale globalmente considerate rispetto alle spese correnti.

Secondo i magistrati contabili, nonostante la legge regionale 24/2010 abbia imposto anche a tali assunzioni, benché obbligatorie, un vincolo di stretta compatibilità con i limiti cui all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, il particolare rango dei valori tutelati dalla legge 68/99 prevale sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione (in tal senso, Corte dei Conti, Sicilia S.R., del. 29/2013).

Spetterà all’ente, attraverso una corretta programmazione del fabbisogno del personale, adottare tutte le misure idonee ad adempiere agli obblighi relativi alle categorie protette nel contemporaneo rispetto dell’ulteriore disciplina pubblicistica sulla spesa di personale.

L’adempimento degli obblighi di assunzione obbligatoria non può in ogni caso costituire occasione, o addirittura strumento, per la violazione di norme cogenti emanate in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di tutela degli equilibri di bilancio.

In merito al secondo quesito posto, relativo alla possibilità di utilizzazione di personale di altro ente, ex art. 14 ccnl. 22 gennaio 2004, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’ente può stipulare tale convenzione “rispettando i criteri posti dal comma 557 dell’articolo 1 della legge 296/2006, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. e dal comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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